La riforma del sistema sportivo, varata nel 2019, e che, a seguito dei diversi differimenti intervenuti, dovrebbe - il condizionale è d’obbligo - entrare in vigore il prossimo 1^ luglio 2023, costituisce una svolta radicale nelle modalità di svolgimento e di organizzazione dello sport, professionistico e dilettantistico, agonistico e non, nel nostro Paese.
Come noto, il legislatore, nell’intento di revisionare l’intero settore del lavoro sportivo, ha elaborato ed introdurrà diverse innovazioni, tra cui, quella, particolarmente attesa, che riguarda il riconoscimento della figura professionale del “chinensiologo”, connessa con l’assistenza alle attività motorie e sportive.
Non si può negare che una tale riforma copernicana possa aver generato, in coloro che operano nel mondo del fitness, grande curiosità ed un - non celato - timore attinente le future modalità di svolgimento dell’attività dell’istruttore in generale e del “personal trainer” in particolare; ma, è opportuno evidenziare, preliminarmente, a parere di chi scrive, che lo scopo della riforma, almeno per quanto riguarda la tematica in parola, non sembrerebbe quello di impedire agli attuali “professionisti” del settore (ndr - l’uso del termine non è casuale) di continuare a svolgere la propria attività; quanto piuttosto di regolamentare per Legge l’intero settore, al fine di garantire agli utenti una tutela reale, uniforme e, soprattutto, ancor più professionale.
Trattandosi di un plesso normativo che ancora deve trovare la propria applicazione fattuale, in quanto non ancora in vigore, qualsiasi sforzo interpretativo non potrà che essere il più aderente possibile con il dato letterale; immaginando verosimilmente che, solo quando la riforma sarà cogente, si assisterà al fiorire di direttive e specificazioni tecniche da parte degli Enti interessati, che meglio potranno guidarci nel comprendere la reale portata di quanto elaborato dal Legislatore.
La norma della riforma che disciplina il futuro svolgimento dell’attività del “personal trainer”, sulla quale è opportuno incentrare l’attenzione, è l’articolo 42, intitolato “assistenza nelle attività motorie e sportive”, del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 (attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), che, al primo comma, stabilisce come “…i corsi e le attività motorie e sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità…”.
Dalla lettura dello stralcio della norma in parola, si comprende come l’ambito di applicazione della riforma, sul punto in parola, abbia una potenziale portata applicativa alquanto ampia, avendo riguardo ad ogni tipologia di attività sportiva (non agonistica), a pagamento, che si svolga in un centro sportivo, di qualsiasi tipologia (palestre, impianti e centri sportivi).
In tale contesto, si stabilisce che i “corsi e le attività motorie” - quindi attività non agonistica - dovranno obbligatoriamente essere svolti attraverso il “coordinamento”, termine con il quale dovrebbe sicuramente intendersi l’attività di assistenza ed insegnamento, di un “chinesiologo” o di un “istruttore di specifica disciplina”, la cui qualificazione professionale viene definita dai successivi due commi dell’articolo di legge in esame.
In particolare, mentre per quanto attiene la figura del “chinesiologo”, la citata qualificazione professionale scaturisce dal conseguimento di uno dei titoli di studio previsti testualmente dalla norma (diploma ISEF o la laurea in scienze motorie o titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia), circa la definizione di “istruttore di specifica disciplina”, il terzo comma, stabilisce testualmente che tale figura debba “…essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP…”.
Il Legislatore ha, pertanto, istituito normativamente una duplice possibilità di accesso all’attività professionale del “personal trainer”, i cui requisiti in possesso del futuro “istruttore di specifica disciplina”, pur in assenza - per ora - di maggiori disposizioni o chiarimenti, coincidono, o almeno dovrebbero, con quelli che le attuali e stringenti normative, sia statali che regionali, richiedono per lo svolgimento della richiamata funzione di “coordinamento” prevista nella riforma, all’interno delle palestre.
Verosimilmente, sarà, quindi, onere di colui che voglia intraprendere o, se già operante nel settore, proseguire a svolgere l’attività di “personal trainer”, essere in possesso della necessaria certificazione che abiliti l’istruttore a tale pratica; acquisibile solo attraverso la frequentazione ed il superamento dei corsi di formazione specifici, a mezzo degli organismi riconosciuti dal C.O.N.I. e dal C.I.P. (Federazioni Sportive Nazionali - Discipline Sportive Associate - Enti di Promozione Sportiva), che rientrano nel novero delle discipline sportive definite “ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness” (codice BI001 di cui alla delibera CONI n. 1566 del 2016).
Solamente attraverso la effettiva partecipazione ed il superamento con profitto dei corsi di formazione ed aggiornamento aventi le caratteristiche anzidette, l’istruttore potrà acquisire una adeguata conoscenza degli elementi attinenti il funzionamento dinamico-motorio del corpo umano, connesso con gli ulteriori aspetti organici e nutrizionali, che possano consentire - in modo personalizzato - il corretto svolgimento dell’attività sportiva di riferimento, favorendo la salute ed il benessere.
Ad oggi, nell’attesa che la riforma entri in vigore, la lettura della normativa indicata non dovrebbe lasciare spazio ad interpretazioni che divergano rispetto al dato meramente letterale; posto che, nell’intento del Legislatore, si scorgerebbe l’apprezzabile scopo di garantire all’utenza la maggiore professionalità possibile, sia con la previsione della categoria del “chinesiologo”, nella sua variegata eterogeneità professionale prevista nelle diverse figure riconosciute all’art. 41 del D.L. 36/2021 (chinesiologo di base, chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, chinesiologo sportivo e manager dello sport); sia con la presenza del “istruttore di specifica disciplina”, il quale, nel solco della continuità con l’attuale sistema, potrà assicurare una altrettanta elevata qualità, grazie all’attività di formazione ed aggiornamento che gli organismi sportivi nazionali a ciò deputati, senza dubbio potenzieranno al fine di assicurare la massima qualificazione.
E’ opportuno, infine, precisare che la futura disciplina avanti esposta atterrà esclusivamente l’attività motoria e sportiva non agonistica, nei termini avanti indicati, restandone esclusa l’applicazione, per espressa previsione normativa (comma 4 dell’art. 42 del D.L. 36/2021), sia con riferimento alle attività sportive agonistiche disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e dal C.I.P.; che a quelle a carattere ludico ricreativo, come il ballo e la danza, o relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie (es. yoga).