Obbligatorietà del Diploma di qualifica e del Tesserino Tecnico sportivo

Di Massimiliano Di Girolamo

Diploma e Tesserino tecnico: facciamo chiarezza. Cosa dice la Legge sul Diploma Nazionale e il Tesserino Tecnico? Il parere legale dell'avvocato Massimiliano Di Girolamo

Tutti gli Istruttori di ogni disciplina sportiva, per svolgere la loro attività di insegnamento, devono necessariamente essere in possesso di una specifica qualifica che viene riconosciuta dal conseguimento della Laurea in Scienze Motorie oppure dall'acquisizione di un Diploma, rilasciato loro da una Federazione Sportiva o da un Ente di Promozione Sportiva, riconosciuto dal CONI.

Il Diploma ha lo scopo di attestare le competenze acquisite dall'Istruttore nell'ambito della propria specifica disciplina, abilitandolo all'insegnamento.
Unitamente alla predetta certificazione, sull'Istruttore ricade l'ulteriore obbligo di ottenere un Tesserino Tecnico, anch'esso rilasciato da una Federazione Sportiva e da un Ente di Promozione Sportivo riconosciuto dal CONI, il quale identifichi le qualifiche possedute dal Tecnico e riconosca l'attività formativa (corsi, stage, seminari) a cui, in ossequio all'obbligo imposto dalla L. 4/2013 sulle professioni non organizzate, l'Istruttore deve necessariamente partecipare.

Il Tesserino Tecnico, inoltre, consente all'Istruttore di essere iscritto nell'Albo Nazionale dei Tecnici tenuto dall'EPS che lo ha rilasciato, ove si viene obbligatoriamente inseriti al fine di poter certificare le proprie competenze.
Il Tesserino Tecnico, a differenza del Diploma, ha una durata temporale limitata e deve essere ciclicamente rinnovato, proprio perché finalizzato ad attestare, circostanza di non poco conto, l'avvenuto aggiornamento delle competenze professionali del suo titolare.

Come anticipato, il possesso delle certificazioni in parola costituisce un necessario presupposto affinché un Istruttore possa legalmente operare nell'ambito di una realtà sportiva, che sia una Associazione Sportiva Dilettantistica o un Società Sportiva Dilettantistica.
L'intero sistema normativo che riguarda lo sport dilettantistico di base, infatti, è stato disegnato ed organizzato in modo da garantire, a coloro che ne usufruiscono, la certezza che il proprio Istruttore sia stato effettivamente formato, abbia competenza nella disciplina insegnata e, soprattutto, si sia costantemente aggiornato.

Oltre a dover tutelare l'utente, che fruisce delle competenze offerte dall'Istruttore, il principio dell'obbligatorietà del possesso del Diploma e del Tesserino Tecnico è un requisito rilevantissimo e vantaggioso anche per le realtà sportive nelle quali il Tecnico è chiamato ad operare.
L'attuale sistema normativo, infatti, accorda solo ed esclusivamente a quelle entità sportive, che si avvalgano dell'ausilio di Tecnici formati e riconosciuti attraverso il procedimento sopra descritto e che aderiscano al sistema fiscale agevolato di cui alla Legge 398/91, connessa con la loro obbligatoria inclusione nel registro Coni 2.0, di poter sottoscrivere con i propri Istruttori dei contratti di "prestazione sportiva dilettantistica", che consentano l'inquadramento dei compensi erogati - nel limite della somma forfettaria annuale di €. 10.000,00 - nel regime dei "redditi diversi" di cui all'art. 67 - comma I - lettera m) del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Tali compensi, pertanto, rientrando nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, sono sottoposti al conseguente trattamento fiscale agevolato sia per l'Ente erogante, che non è sottoposto agli oneri di un rapporto lavorativo, che per l'Istruttore, il quale non soggiace ad alcuna tassazione impositiva ai fini della dichiarazione dei redditi, fino alla concorrenza della somma di €. 10.000,00.

Si aggiunga in merito al Tesserino Tecnico, che qualora non venisse osservato l'obbligo del suo costante aggiornamento, non sarebbe possibile applicare il regime dei rimborsi forfettari fiscalmente agevolati fino ad €. 10.000,00; con la conseguenza che l'attività dell'Istruttore verrebbe ritenuta commerciale/professionale ed inquadrata nell'ordinario e più oneroso regime Enpals.

Anche sotto il profilo assicurativo, in caso di assenza o mancato rinnovo del Tesserino Tecnico, la Compagnia garante potrebbe rifiutare il risarcimento del danno, per la carenza di una condizione essenziale, con il conseguente ricadere delle responsabilità patrimoniali in capo all'Istruttore stesso e dell'Ente sportivo che lo ha inquadrato.

Si deve, infine, evidenziare come l'obbligo di essere in possesso del Diploma e del Tesserino Tecnico, con tanto di iscrizione nell'Albo Nazionale dei Tecnici, sia frutto di una disegno normativo di natura "mista", ove la competenza a legiferare è ripartita tra lo Stato e le Regioni.
In quest'ottica, quasi tutte le Amministrazioni Regionali, con diverse norme succedutesi nel tempo, hanno imposto uno stringente ed insuperabile obbligo per tutte le realtà sportive che operano localmente sul territorio di dover obbligatoriamente reclutare, nello svolgimento delle loro attività sportive istituzionali, solamente Istruttori che avessero conseguito il relativo Diploma e fossero in possesso del Tesserino Tecnico, con l'iscrizione nell'Albo Nazionale dei Tecnici.
A titolo esemplificativo: L.R. 7.3.2000 n. 20 Abruzzo, L.R. 1.10.2014 n. 26 Lombardia, L.R. 7.10. 2009 n. 40 Liguria, L.R. 11.5. 2015 n. 8 Veneto, L.R. 20.6. 2002 n. 15 Lazio.

Tali norme sono attualmente vigenti e, per l’effetto, hanno piena forza di Legge.
Per tale motivo, ogni Istruttore ed ogni Ente sportivo dovrà necessariamente uniformarvisi, tenendo ben presente che le violazioni delle norme in parola sono generalmente molto gravi sotto il profilo sanzionatorio.

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Aggiornamento 2022: video del dottor Roberto Selci sull'obbligatorietà del tesserino tecnico

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