Il presente articolo si propone di trattare, seppur brevemente, un tema che è di notevole interesse per chi svolga la professione di istruttore di palestra, preparatore atletico o personal trainer.
Molto spesso difatti questi professionisti forniscono ai propri clienti una consulenza alimentare che, in alcuni casi, si tramuta nella prescrizione di una vera e propria dieta con tanto di schede giornaliere personalizzate sul regime alimentare da seguire. Ciò, in molti casi, avviene in assoluta buona fede, senza avere la precisa consapevolezza di quali siano i limiti all'interno dei quali operare per non sconfinare nell'esercizio di altre professioni.
Per comprendere cosa possa o non possa fare un allenatore che non abbia anche uno specifico diploma di laurea in ambito nutrizionale, senza correre inutili rischi, è bene esaminare le figure che operano in tale settore.
In Italia ci sono diversi esperti dell'alimentazione con compiti specifi ci e ben definiti:
Lo ha ribadito da ultimo una sentenza del Tribunale di Roma (sentenza n. 3527 del 18 febbraio 2011) che stabilisce che
il biologo può solo suggerire o consigliare profili nutrizionali finalizzati al miglioramento dello stato di salute e mai, in nessun caso, può prescrivere una dieta come atto curativo, che rimane sempre un'attribuzione esclusiva del medicoGià il Ministro della Salute il 15 dicembre 2009 in un proprio parere attribuiva la competenza della prescrizione di una dieta esclusivamente al medico riconoscendo al biologo un ruolo complementare nell'elaborazione di tale dieta.
Qualora la dieta non abbia invece finalità terapeutica e riguardi un soggetto sano il biologo godrà di una autonomia piena nel consigliare ed elaborare la dieta stessa dal momento che tale ultima non potrà più essere intesa come atto terapeutico.
Per quanto attiene il dietista (soggetto che ha conseguito un diploma triennale di laurea in dietistica e non è pertanto un medico ma un esperto di alimentazione) il DM 744 del 14.09.1994 all'articolo 1 stabilisce, fra i suoi compiti quello di elaborare, formulare ed attuare le diete prescritte dal medico e controllarne l'accettabilità da parte del paziente.
Qualora un soggetto non abilitato a farlo prescrivesse una dieta potrebbe essere certamente integrato il reato di cui all'art. 348 c.p. di abusivo
esercizio di una professione (nel caso in esame della professione medica).
Per tornare al caso concreto dell'allenatore della palestra, quand'anche avesse un diploma di laurea in scienze motorie (non sempre necessario, peraltro, per
poter operare all'interno di una palestra), non potrebbe prescrivere nessuna dieta poiché non è a ciò abilitato.
Quello che però anche un "semplice” allenatore potrà sempre fare sarà di dare dei consigli alimentari volti a suggerire uno stile di vita sano
(quali ad esempio evitare un consumo eccessivo di grassi, mangiare molta frutta e verdura, ridurre il consumo di bevande alcoliche ecc.).
L'esempio dell'allenatore è ovviamente estensibile anche a altre figure prive di abilitazione quali, ad esempio, il naturopata o lo stesso farmacista che, pur potendo avere nozioni di scienza dell'alimentazione non sono però abilitati a prescrivere diete.
Si sottolinea altresì come, oltre ad una possibile contestazione di esercizio abusivo di altra professione, qualora il soggetto cui è stata prescritta una dieta abbia delle patologie (es. diabete o celiachia o altro) e, in conseguenza di suggerimenti non consoni, riporti delle conseguenze negative per la propria salute potrà sussistere altresì a carico dell'allenatore una contestazione per lesioni personali colpose.